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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 19 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al

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, con sentenza in camera di consiglio.

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camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore.

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Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di

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camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.

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curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.

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Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte

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, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal

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l tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza: 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il

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Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di

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dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa

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ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

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ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il

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